Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri di sci - Ricorso del Governo - Impugnazione di intera disposizione - Censure riferite ad una specifica parte della disposizione - Limitazione dell'oggetto della questione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l) Cost., l'oggetto del giudizio deve essere limitato alla parte della disposizione che prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci, pur se il Presidente del Consiglio dei ministri ha richiesto la declaratoria di illegittimità dell'intero art. 3.