Sentenza 219/2012 (ECLI:IT:COST:2012:219)
Massima numero 36622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  19/09/2012;  Decisione del  19/09/2012
Deposito del 21/09/2012; Pubblicazione in G. U. 26/09/2012
Massime associate alla pronuncia:  36623  36624


Titolo
Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri di sci - Ricorso del Governo - Impugnazione di intera disposizione - Censure riferite ad una specifica parte della disposizione - Limitazione dell'oggetto della questione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l) Cost., l'oggetto del giudizio deve essere limitato alla parte della disposizione che prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci, pur se il Presidente del Consiglio dei ministri ha richiesto la declaratoria di illegittimità dell'intero art. 3.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  09/09/2011  n. 29  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte