Sentenza 219/2012 (ECLI:IT:COST:2012:219)
Massima numero 36623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  19/09/2012;  Decisione del  19/09/2012
Deposito del 21/09/2012; Pubblicazione in G. U. 26/09/2012
Massime associate alla pronuncia:  36622  36624


Titolo
Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri di sci - Ricorso del Governo - Impugnazione di disposizione che riproduce la disciplina contenuta in un precedente testo normativo (novazione della fonte) - Acquiescenza per mancata impugnazione della disposizione precedente - Insussistenza.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l) Cost., il fatto che, nella parte impugnata, la disposizione sia identica a quella previgente, già collocata nel comma 6 dell'art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, non impedisce l'impugnazione in via principale della successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina, giacché nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme è dato riscontrare nel nostro ordinamento nella mancata impugnazione di una disposizione di legge pur avente il medesimo contenuto dell'altra sopravvenuta.

- Conf. sent. n. 187 del 2011 e n. 9 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  09/09/2011  n. 29  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte