Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri di sci - Ricorso del Governo - Impugnazione di disposizione che riproduce la disciplina contenuta in un precedente testo normativo (novazione della fonte) - Acquiescenza per mancata impugnazione della disposizione precedente - Insussistenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l) Cost., il fatto che, nella parte impugnata, la disposizione sia identica a quella previgente, già collocata nel comma 6 dell'art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, non impedisce l'impugnazione in via principale della successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina, giacché nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme è dato riscontrare nel nostro ordinamento nella mancata impugnazione di una disposizione di legge pur avente il medesimo contenuto dell'altra sopravvenuta.
- Conf. sent. n. 187 del 2011 e n. 9 del 2010.