Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome - Obbligo di praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», che sostituisce l'art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci, poiché riducendo la scelta tra le offerte esistenti sul mercato ed introducendo barriere all'accesso ed alla libera esplicazione dell'attività professionale, ostacola la competitività tra gli operatori, invadendo l'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., restando assorbite ulteriori questioni.