Sentenza 220/2012 (ECLI:IT:COST:2012:220)
Massima numero 36625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  19/09/2012;  Decisione del  19/09/2012
Deposito del 21/09/2012; Pubblicazione in G. U. 26/09/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Enti locali - Polizia municipale - Conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza - Previo accertamento, ad opera del prefetto, che l'interessato abbia il godimento dei diritti civili e politici, non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non sia stato sottoposto a misura di prevenzione, non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici - Asserita irragionevolezza - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - Asserita violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Questione volta a conseguire una pronuncia manipolativa - Mancata indicazione in modo puntuale ed univoco del tipo di intervento richiesto - Indeterminatezza e ambiguità del petitum - Inammissibilità della questione - Assorbimento di ulteriore eccezione di inammissibilità.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. La disposizione censurata prevede che il prefetto conferisca al personale che svolge il servizio di polizia municipale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato che l'interessato goda dei diritti civili e politici, che non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o che non sia stato sottoposto a misura di prevenzione e, infine, che non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione risulti apparentemente formulato in termini di richiesta di ablazione "secca" della norma denunciata, dal tenore complessivo della motivazione risulta evidente come il Tribunale rimettente miri, in realtà, a conseguire una pronuncia manipolativa che ampli l'ambito del sindacato rimesso al prefetto in sede di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale che svolge il servizio di polizia municipale, in una prospettiva di contrasto dei pericoli di infiltrazione della «criminalità comune ed organizzata». Tuttavia, il giudice a quo omette di individuare in modo puntuale ed univoco quale tipo di intervento dovrebbe essere, in concreto, operato da questa Corte, ai fini del conseguimento dell'indicato obiettivo. Pertanto, la prospettazione della questione risulta viziata da indeterminatezza ed ambiguità del petitum.

Precedenti richiamati:

- in materia di inammissibilità delle questioni incidentali per indeterminatezza ed ambiguità del petitum: sentenze n. 186 e n. 117 del 2011; ordinanze n. 335 e n. 260 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/03/1986  n. 65  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte