Lavoro - Contrattazione collettiva - Realizzazione di specifiche intese a livello aziendale e/o territoriale per la regolazione delle materie analiticamente indicate, inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione - Possibilità che le intese operino in deroga alle leggi statali e regionali nonché ai contratti collettivi nazionali - Ricorso della Regione Toscana - Asserita incidenza sulla legislazione regionale emanata nella materia concorrente della tutela del lavoro - Asserita mancanza di strumenti di concertazione con le Regioni - Asserita previsione di fonte extra ordinem per la mancata attuazione del precetto costituzionale sulla registrazione dei sindacati - Insussistenza - Disciplina completamente riconducibile alla materia dell'ordinamento civile rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa in via principale dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Come emerge dal dettato della norma stessa le «specifiche intese» previste dal comma 1, non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento ad ambiti specifici ivi indicati, in una elencazione da considerare tassativa. Anche l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non per altre ed essendo una norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale). D'altra parte, le materie in cui sono destinate ad operare le suddette «specifiche intese» di cui al comma 1 riguardano aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro riconducibili tutti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per tale tipo di materie non è neppure invocabile il principio di leale collaborazione. Infine, proprio perché si verte in materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, una eventuale violazione dell'art. 39 (quarto comma) Cost., per mancato rispetto dei requisiti soggettivi e della procedura di cui al precetto costituzionale, non si risolve in una violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.