Ordinanza 222/2012 (ECLI:IT:COST:2012:222)
Massima numero 36627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
19/09/2012; Decisione del
19/09/2012
Deposito del 04/10/2012; Pubblicazione in G. U. 10/10/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 61, del d.l. n. 225 del 2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 78 del 2012, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di detto art. 2, co. 61 e quindi, per effetto di tale sentenza, le questioni di legittimità costituzionale della medesima norma sono divenute prive di oggetto e, pertanto, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 47
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte