Ordinanza 222/2012 (ECLI:IT:COST:2012:222)
Massima numero 36627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  19/09/2012;  Decisione del  19/09/2012
Deposito del 04/10/2012; Pubblicazione in G. U. 10/10/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 61, del d.l. n. 225 del 2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 78 del 2012, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di detto art. 2, co. 61 e quindi, per effetto di tale sentenza, le questioni di legittimità costituzionale della medesima norma sono divenute prive di oggetto e, pertanto, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte