Sentenza 223/2012 (ECLI:IT:COST:2012:223)
Massima numero 36628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  08/10/2012;  Decisione del  08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36629  36630  36631  36632  36633  36634


Titolo
Magistrati - Trattamento economico - Intervento ad adiuvandum di soggetto intervenuto nel giudizio principale con atto depositato solo successivamente all'ordinanza di rimessione - Mancata assunzione della qualità di parte nel processo a quo - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale: dell'articolo 9, commi 2 e 22; dell'articolo 12, comma 7; dell'articolo 12, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 36, 53, 97, 101, 104, della Costituzione, va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento ad adiuvandum spiegato da un soggetto, magistrato ordinario, intervenuto nel giudizio a quo con atto depositato solo successivamente all'ordinanza di rimessione e, quindi, allorché tale giudizio era stato già sospeso.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 304, n. 293 e n. 199 del 2011; n. 151 del 2009; n. 220 del 2007; ordinanza n. 393 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 2

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 22

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 12  co. 7

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 12  co. 10

 30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte