Sentenza 223/2012 (ECLI:IT:COST:2012:223)
Massima numero 36629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  08/10/2012;  Decisione del  08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36628  36630  36631  36632  36633  36634


Titolo
Magistrati - Trattamento economico - Prospettazione di censure non rientranti fra i motivi di ricorso delle parti del giudizio - Questione sollevata in relazione ad una norma di cui il giudice rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.

Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione avente ad oggetto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 42, 53, 97, 101, 104, 107 e 108 della Costituzione, in quanto i giudici remittenti non sono nella specie chiamati a fare applicazione nel giudizio a quo della norma indubbiata.

- In senso analogo, v. citate ordinanze n. 256 del 2009 e n. 265 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 2

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte