Sentenza 223/2012 (ECLI:IT:COST:2012:223)
Massima numero 36630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Titolo
Previdenza pubblica - Modalità di corresponsione dell'indennità di buonuscita - Rateizzazione senza previsione di interessi - Questione prospettata da giudici che non devono fare applicazione della norma impugnata - Assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale a ricorrere - Manifesta inammissibilità.
Previdenza pubblica - Modalità di corresponsione dell'indennità di buonuscita - Rateizzazione senza previsione di interessi - Questione prospettata da giudici che non devono fare applicazione della norma impugnata - Assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale a ricorrere - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - inerente alle modalità di corresponsione dell'indennità di buonuscita -, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113 della Costituzione, in quanto la circostanza che nessuno dei rimettenti riferisce di essere stato investito di una domanda da parte di un magistrato in quiescenza che, per qualunque causa, in epoca successiva al 30 novembre 2010, abbia subito gli effetti della norma, rende evidente come i rimettenti non siano chiamati a fare applicazione della norma impugnata. Neppure risulta individuato alcun immediato pregiudizio subito dai magistrati in servizio, diverso dalla rateizzazione, che essi subiranno nel momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il giorno successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età o a quello fissato nel provvedimento di trattenimento in servizio, ovvero per anzianità di servizio, ovvero per dimissioni.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - inerente alle modalità di corresponsione dell'indennità di buonuscita -, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113 della Costituzione, in quanto la circostanza che nessuno dei rimettenti riferisce di essere stato investito di una domanda da parte di un magistrato in quiescenza che, per qualunque causa, in epoca successiva al 30 novembre 2010, abbia subito gli effetti della norma, rende evidente come i rimettenti non siano chiamati a fare applicazione della norma impugnata. Neppure risulta individuato alcun immediato pregiudizio subito dai magistrati in servizio, diverso dalla rateizzazione, che essi subiranno nel momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il giorno successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età o a quello fissato nel provvedimento di trattenimento in servizio, ovvero per anzianità di servizio, ovvero per dimissioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 12
co. 7
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte