Sentenza 223/2012 (ECLI:IT:COST:2012:223)
Massima numero 36631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  08/10/2012;  Decisione del  08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36628  36629  36630  36632  36633  36634


Titolo
Magistrati - Retribuzione - Adeguamento automatico - Soppressione, senza possibilità di recupero, degli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 e del conguaglio del triennio 2010-2012 - Previsione che per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e che il conguaglio per l'anno 2015 venga determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014 - Mancata esclusione che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21 - Irragionevole decurtazione del trattamento retributivo dei magistrati, oltre i limiti tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, che consente sacrifici a condizione che siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso - Violazione del principio dell'autonomia ed indipendenza dei giudici - Ingiustificata disparità di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato, che vede limitata la possibilità di contrattazione soltanto per un triennio - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, l'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21; ciò in quanto la disciplina censurata eccede i limiti del raffreddamento delle dinamiche retributive, in danno di una sola categoria di pubblici dipendenti. Infatti, in primo luogo, l'intervento legislativo per il solo personale della magistratura eccede l'obiettivo di realizzare un "raffreddamento" della dinamica retributiva ed ha, invece, comportato una vera e propria irragionevole riduzione di quanto già riconosciuto sulla base delle norme che disciplinano l'adeguamento; in secondo luogo, oltre ad essere disposto non solo un raffreddamento della dinamica retributiva, bensì una riduzione di quanto già spettante per il 2012, è stato impedito qualsiasi recupero di tale progressione, con l'imposizione di un "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, scollegato peraltro dalle esigenze di bilancio che governano il provvedimento, escludendo pertanto il triennio 2011-2013 e con un effetto irreversibile, sicché tale disciplina, in quanto suscettibile di determinare effetti permanenti del blocco dell'adeguamento soltanto per le categorie interessate dal medesimo blocco, determina per ciò stesso la violazione dell'art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato, che, diversamente dal primo, vede limitata la possibilità di contrattazione soltanto per un triennio, nonché dei principi costituzionali posti a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura; inoltre l'intervento normativo in questione comporta che i magistrati, in quanto esclusi dalla possibilità di interloquire in sede contrattuale, si possono giovare degli aumenti contrattuali soltanto con un triennio di ritardo, salva la previsione di acconti, arrecando esclusivamente ad essi un ulteriore pregiudizio, consistente non soltanto nella mancata progressione relativa al triennio precedente, ma anche conseguente all'impossibilità di giovarsi di quella che la contrattazione nel pubblico impiego potrebbe raggiungere oltre il triennio di blocco. In questo senso, l'intervento normativo censurato, oltre a superare i limiti costituzionali indicati dalla giurisprudenza della Corte, che collocava in ambito estremo una misura incidente su un solo anno, travalica l'effetto finanziario voluto, trasformando un meccanismo di guarentigia in motivo di irragionevole discriminazione.

- In ordine a questioni aventi ad oggetto la retribuzione e la disciplina dell'adeguamento retributivo dei magistrati, v. citate sentenze ordinanze n. 137 e n. 346 del 2008, n. 42 del 1993, n. 238 del 1990, n. 1 del 1978.

- In materia, v. i citati resoconti dei lavori dell'Assemblea 6 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 20 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 26 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 7 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 13 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 14 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana (dai quali traspare che l'omessa indicazione specifica dell'indipendenza economica delle magistrature non ha significato l'esclusione di tale aspetto dal complesso di condizioni necessario per realizzare l'autonomia ed indipendenza delle stesse).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 22

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte