Sentenza 223/2012 (ECLI:IT:COST:2012:223)
Massima numero 36632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  08/10/2012;  Decisione del  08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36628  36629  36630  36631  36633  36634


Titolo
Magistrati - Retribuzione - Decurtazione dell'indennità giudiziaria prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, nella misura del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32 % per l'anno 2013 - Prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria - Irragionevole discriminazione nei confronti di altri percettori di reddito di lavoro - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013; in quanto, in considerazione della natura tributaria della misura in esame, questa non è immune dalle censure di illegittimità costituzionale prospettate da tutti i rimettenti con riferimento agli articoli 3 e 53 Cost. Difatti il tributo che interessa incide su una particolare voce di reddito di lavoro, che è parte di un reddito lavorativo complessivo già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con tutti gli altri percettori di reddito di lavoro; e introduce, quindi, senza alcuna giustificazione, un elemento di discriminazione soltanto ai danni della particolare categoria di dipendenti statali non contrattualizzati che beneficia dell'indennità giudiziaria; con la sua applicazione, infatti, viene colpita più gravemente, a parità di capacità contributiva per redditi di lavoro, esclusivamente detta categoria. Ove, poi, si potesse prescindere da tale pur decisiva considerazione, la previsione di siffatto tributo speciale comporterebbe comunque una ingiustificata disparità di trattamento con riguardo alle indennità percepite dagli altri dipendenti statali, non assoggettate, negli stessi periodi d'imposta, ad alcun prelievo tributario aggiuntivo.

- In tema di indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, come voce collegata al "servizio istituzionale svolto dai magistrati", v. citate sentenza n. 407 del 1996; ordinanze n. 346 e 137 del 2008, n. 290 del 2006, n. 106 del 1997, n. 238 e n. 57 del 1990.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 22

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte