Sentenza 224/2012 (ECLI:IT:COST:2012:224)
Massima numero 36637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Titolo
Energia - Norme della Regione Sardegna - Installazione di impianti eolici - Eccepita irrilevanza della questione per sopravvenienza della sentenza n. 275 del 2011 - Reiezione.
Energia - Norme della Regione Sardegna - Installazione di impianti eolici - Eccepita irrilevanza della questione per sopravvenienza della sentenza n. 275 del 2011 - Reiezione.
Testo
Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per la sopravvenienza della sentenza n. 275 del 2011 della Corte, di parziale annullamento, nei confronti delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che imporrebbe la restituzione degli atti al rimettente, non essendosi prodotto alcun mutamento di quadro normativo tale da richiedere la rivalutazione, da parte del rimettente, della rilevanza della questione odierna, per effetto della citata sentenza, che non ha svincolato le Provincie autonome di Trento e di Bolzano dall'osservanza dei principi fondamentali dettati dal d.lgs. n. 387 del 2003 in materia di localizzazione degli impianti eolici, limitandosi a riconoscere che le stesse Province, in quanto titolari di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, non sono tenute al rispetto delle disposizioni regolamentari e di dettaglio, contenute nei punti 1.2., 17.1. e nell'allegato 3 delle citate linee guida.
Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per la sopravvenienza della sentenza n. 275 del 2011 della Corte, di parziale annullamento, nei confronti delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che imporrebbe la restituzione degli atti al rimettente, non essendosi prodotto alcun mutamento di quadro normativo tale da richiedere la rivalutazione, da parte del rimettente, della rilevanza della questione odierna, per effetto della citata sentenza, che non ha svincolato le Provincie autonome di Trento e di Bolzano dall'osservanza dei principi fondamentali dettati dal d.lgs. n. 387 del 2003 in materia di localizzazione degli impianti eolici, limitandosi a riconoscere che le stesse Province, in quanto titolari di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, non sono tenute al rispetto delle disposizioni regolamentari e di dettaglio, contenute nei punti 1.2., 17.1. e nell'allegato 3 delle citate linee guida.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
29/05/2007
n. 2
art. 18
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
07/08/2009
n. 3
art. 6
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12