Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di evocazione, non apodittica e generica, del parametro asseritamente leso (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione che, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, rimette a un d.P.R. le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per l'attività di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti). (Classif. 112003).
All’evocazione di un parametro in maniera apodittica e generica, senza la specificazione dei motivi per i quali il rimettente ha assunto che si sia verificata la sua violazione, consegue l’inammissibilità della questione sollevata in relazione ad esso. (Precedenti: S. 135/2023 – mass. 45623; S. 32/2023 – mass. 45351; S. 34/2022 – mass. 44681; O. 159/2021 – mass. 44115; O. 261/2012 – mass. 36733; O. 180/2011; O. 31/2011).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per evocazione apodittica e generica del parametro, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento all’art. 54 Cost., dell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, che rimette a un d.P.R. di stabilire, per i procedimenti di prevenzione patrimoniale, le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per l’attività di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti. Il rimettente non spiega per quale ragione ritiene che la norma censurata contrasti col detto precetto costituzionale, eccettuato un riferimento incidentale alla natura di munus pubblico dell’incarico svolto, il quale, tuttavia, non è poi sviluppato sul piano argomentativo). (Precedenti: S. 136/2022 – mass. 44793).