Sentenza 225/2012 (ECLI:IT:COST:2012:225)
Massima numero 36639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Sanatoria di abusi edilizi - Eccepita irrilevanza della questione per la definizione del giudizio a quo - Reiezione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Sanatoria di abusi edilizi - Eccepita irrilevanza della questione per la definizione del giudizio a quo - Reiezione.
Testo
Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che avrebbero ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, apparendo propedeutica, alla questione di annullamento dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sportiva (pista da kart), l'impugnazione del titolo in sanatoria (reso possibile dalla normativa sospettata d'incostituzionalità), in quanto logicamente e funzionalmente precedente, sicché l'annullamento della concessione in sanatoria costituisce condizione necessaria per rimuovere il titolo idoneo a consentire la continuazione dell'attività economica oggetto dell'impugnativa e ciò determina la rilevanza della questione per la definizione del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo.
Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che avrebbero ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, apparendo propedeutica, alla questione di annullamento dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sportiva (pista da kart), l'impugnazione del titolo in sanatoria (reso possibile dalla normativa sospettata d'incostituzionalità), in quanto logicamente e funzionalmente precedente, sicché l'annullamento della concessione in sanatoria costituisce condizione necessaria per rimuovere il titolo idoneo a consentire la continuazione dell'attività economica oggetto dell'impugnativa e ciò determina la rilevanza della questione per la definizione del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
29/03/2004
n. 5
art. 3
co. 3
legge della Regione Liguria
29/03/2004
n. 5
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 26
decreto legge 30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 27