Sentenza 225/2012 (ECLI:IT:COST:2012:225)
Massima numero 36640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Sanatoria di abusi edilizi - Eccepita omessa considerazione di norma sopravvenuta - Reiezione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Sanatoria di abusi edilizi - Eccepita omessa considerazione di norma sopravvenuta - Reiezione.
Testo
Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che hanno ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, perché anche se è intervenuta norma interpretativa (art. 85 della legge reg. Liguria n. 16 del 2008) secondo cui, per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici preclusivi della sanatoria delle opere abusive non conformi alla disciplina degli strumenti urbanistici, si considerano i vincoli comportanti inedificabilità assoluta individuati nell'art. 3, comma 3, essa non riveste valore precettivo autonomo, bensì mira a chiarire - con efficacia retroattiva - il significato della disposizione interpretata, conseguendone che l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata, e così autenticamente interpretata, farebbe venir meno gli effetti della stessa interpretazione autentica.
Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che hanno ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, perché anche se è intervenuta norma interpretativa (art. 85 della legge reg. Liguria n. 16 del 2008) secondo cui, per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici preclusivi della sanatoria delle opere abusive non conformi alla disciplina degli strumenti urbanistici, si considerano i vincoli comportanti inedificabilità assoluta individuati nell'art. 3, comma 3, essa non riveste valore precettivo autonomo, bensì mira a chiarire - con efficacia retroattiva - il significato della disposizione interpretata, conseguendone che l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata, e così autenticamente interpretata, farebbe venir meno gli effetti della stessa interpretazione autentica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
29/03/2004
n. 5
art. 3
co. 3
legge della Regione Liguria
29/03/2004
n. 5
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 26
decreto legge 30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 27