Sentenza 225/2012 (ECLI:IT:COST:2012:225)
Massima numero 36641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  08/10/2012;  Decisione del  08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36639  36640  36642


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Sanatoria di abusi edilizi - Eccepita irrilevanza della questione prospettata in base a una delibazione alternativa degli atti del giudizio a quo - Reiezione.

Testo

Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che hanno ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, perché il sindacato sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo deve essere effettuato in relazione all'atto introduttivo, con cui viene sollevata la questione incidentale, non essendo consentito proporre una ricostruzione alternativa della fattispecie concreta, al fine di dimostrare l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, in contrasto con l'atto introduttivo stesso, che nella specie appare completo e sufficiente nella definizione dei profili essenziali richiesti per la proposizione del ricorso.

- Sull'impossibilità della rilettura dell'ordinanza di rimessione attraverso una delibazione alternativa degli atti del giudizio a quo, vedi, cit., ordinanze n. 29 del 2007, n. 463 del 2006, n. 203 del 2006, n. 164 del 2006, n. 453 del 2005, n. 423 del 2005, n. 312 del 2005, n. 59 del 2004, n. 212 del 1982.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  29/03/2004  n. 5  art. 3  co. 3

legge della Regione Liguria  29/03/2004  n. 5  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  30/09/2003  n. 269  art. 32    co. 26  

decreto legge  30/09/2003  n. 269  art. 32    co. 27