Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Sanatoria di abusi edilizi (condono edilizio) - Consentita sanabilità senza eccezioni delle opere realizzate su aree soggette a vincoli idrogeologici di natura relativa - Consentita sanabilità degli abusi perpetrati nelle aree vincolate successivamente all'imposizione del vincolo - Contrasto con la normativa statale di principio che elenca tassativamente le fattispecie di insanabilità - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale parziale.
Sono illegittimi gli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che hanno ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poiché tali disposizioni contrastano con la ratio e con la funzione dell'articolo 32 del d.l. n. 269 del 2003 perché non conformi - rispettivamente in addizione e riduzione - ai principi contenuti nei commi 26 e 27 di detta disposizione, ampliando la prescrizione delle opere sanabili e simmetricamente limitando quella delle fattispecie insanabili, ed esulano in tal modo dalla competenza regionale attribuita in subiecta materia dall'art. 117, terzo comma, Cost., in violazione dei limiti fissati dalla normativa statale di principio.
- Sull'ampiezza del condono di cui al d.l. del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, rispetto a quello della legge n. 47 del 1985, vedi, cit., sent. n. 196 del 2004 e ord. n. 150 del 2009.