Sentenza 226/2012 (ECLI:IT:COST:2012:226)
Massima numero 36643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  08/10/2012;  Decisione del  08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36644  36645  36646


Titolo
Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese con inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, non applicata durante il periodo della sua vigenza - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del testo originario dell'art. 11, co. 1, della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), in quanto, dopo la proposizione del ricorso, il comma 1 dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 27 del 2011 ha sostituito la norma impugnata con un diverso testo, abrogando quello precedente. Il testo originario è rimasto in vigore soltanto 140 giorni e non risulta che abbia avuto applicazione durante il periodo della sua vigenza: ne deriva che l'abrogazione disposta dal citato ius superveniens è intervenuta quando la norma abrogata non aveva ancora avuto applicazione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/05/2011  n. 9  art. 11  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte