Sentenza 226/2012 (ECLI:IT:COST:2012:226)
Massima numero 36644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  08/10/2012;  Decisione del  08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36643  36645  36646


Titolo
Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia) - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della censura basata sull'inconferenza del richiamo ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 - Reiezione.

Testo

E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché nella delibera di autorizzazione adottata dal Consiglio dei ministri il rilievo della "inconferenza" del richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sarebbe prospettato solo per sottolineare il contrasto della censurata norma con i commi da 10 a 13 dell'art. 17 del d.l. n. 78 del 2009 e non per sollevare - a differenza del ricorso − un'autonoma censura di illegittimità costituzionale. Infatti, il ricorrente non ha prospettato un'autonoma censura basata sull'"inconferenza" del richiamo effettuato dalla disposizione denunciata ai suddetti commi dell'art. 3 della legge statale n. 244 del 2007, ma si è limitato a sottolineare che tale richiamo è «inconferente», perché i commi citati riguarderebbero solo le Amministrazioni regionali e locali e non anche il personale del disciolto ATO (Autorità d'àmbito per la gestione del servizio idrico pugliese).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/05/2011  n. 9  art. 11  co. 1

legge della Regione Puglia  13/10/2011  n. 27  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120  co. 1

Altri parametri e norme interposte