Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia) - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della censura basata sull'inconferenza del richiamo ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 - Reiezione.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché nella delibera di autorizzazione adottata dal Consiglio dei ministri il rilievo della "inconferenza" del richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sarebbe prospettato solo per sottolineare il contrasto della censurata norma con i commi da 10 a 13 dell'art. 17 del d.l. n. 78 del 2009 e non per sollevare - a differenza del ricorso − un'autonoma censura di illegittimità costituzionale. Infatti, il ricorrente non ha prospettato un'autonoma censura basata sull'"inconferenza" del richiamo effettuato dalla disposizione denunciata ai suddetti commi dell'art. 3 della legge statale n. 244 del 2007, ma si è limitato a sottolineare che tale richiamo è «inconferente», perché i commi citati riguarderebbero solo le Amministrazioni regionali e locali e non anche il personale del disciolto ATO (Autorità d'àmbito per la gestione del servizio idrico pugliese).