Sentenza 226/2012 (ECLI:IT:COST:2012:226)
Massima numero 36645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  08/10/2012;  Decisione del  08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36643  36644  36646


Titolo
Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia) - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della censura riferita all'art. 120 Cost., per mancata evocazione nella delibera consiliare di autorizzazione all'impugnazione e per difetto di motivazione - Reiezione.

Testo

E' infondata l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso basato sulla violazione del primo comma dell'art. 120 Cost., assumendo che tale parametro non sarebbe stato evocato dalla delibera consiliare, neppure per relationem, e che, comunque, la censura non sarebbe motivata. Infatti, la suddetta delibera consiliare, pur senza menzionare espressamente l'ultima parte del primo comma dell'art. 120 Cost., fa ad essa chiaro riferimento allorché censura - richiamando la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri - le illegittime limitazioni all'esercizio del diritto del lavoro che la Regione Puglia avrebbe apposto con la denunciata normativa.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/05/2011  n. 9  art. 11  co. 1

legge della Regione Puglia  13/10/2011  n. 27  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120  co. 1

Altri parametri e norme interposte