Sentenza 226/2012 (ECLI:IT:COST:2012:226)
Massima numero 36646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Titolo
Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, disciplinante il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Asserita violazione delle norme statali che precludono la stabilizzazione di personale non di ruolo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, disciplinante il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Asserita violazione delle norme statali che precludono la stabilizzazione di personale non di ruolo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, co. 1, legge reg. Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall'art. 3 della legge reg. Puglia n. 27 del 2011, recante «Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto sono errate le due premesse interpretative del ricorrente: 1) la soppressa ATO Puglia (Autorità d'àmbito per la gestione del servizio idrico pugliese) non costituiva un'amministrazione pubblica e, in particolare, un ente locale, così che ad essa non è applicabile l'art. 31 del d.lgs. 2001, n. 165 (secondo cui, «fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428»); 2) la norma impugnata prevede la stabilizzazione o, comunque, l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Autorità idrica pugliese del personale della soppressa ATO Puglia.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, co. 1, legge reg. Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall'art. 3 della legge reg. Puglia n. 27 del 2011, recante «Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto sono errate le due premesse interpretative del ricorrente: 1) la soppressa ATO Puglia (Autorità d'àmbito per la gestione del servizio idrico pugliese) non costituiva un'amministrazione pubblica e, in particolare, un ente locale, così che ad essa non è applicabile l'art. 31 del d.lgs. 2001, n. 165 (secondo cui, «fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428»); 2) la norma impugnata prevede la stabilizzazione o, comunque, l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Autorità idrica pugliese del personale della soppressa ATO Puglia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
13/10/2011
n. 27
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
co. 1
Altri parametri e norme interposte