Ordinanza 227/2012 (ECLI:IT:COST:2012:227)
Massima numero 36647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Enti locali - Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Esercizio associato di funzioni e servizi comunali nella forma dell'unione di comuni - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia, Sardegna - Sopravvenute modifiche normative delle norme censurate - Questioni discusse in udienza pubblica ma non ancora decise - Rinvio a nuovo ruolo.
Enti locali - Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Esercizio associato di funzioni e servizi comunali nella forma dell'unione di comuni - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia, Sardegna - Sopravvenute modifiche normative delle norme censurate - Questioni discusse in udienza pubblica ma non ancora decise - Rinvio a nuovo ruolo.
Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e dalla Regione autonoma della Sardegna è opportuno rimettere sul ruolo i giudizi di legittimità costituzionale introdotti con i ricorsi presentati dalle Regioni predette allo scopo di consentire ai difensori di dedurre in ordine alle modifiche stesse e all'incidenza che esse possono avere sulle questioni oggetto delle impugnazioni proposte con i ricorsi medesimi, in quanto dopo la discussione dei ricorsi ma prima della loro decisione è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, l'art. 19, non modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, ha sostituito i commi da 1 a 16 del previgente art. 16.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e dalla Regione autonoma della Sardegna è opportuno rimettere sul ruolo i giudizi di legittimità costituzionale introdotti con i ricorsi presentati dalle Regioni predette allo scopo di consentire ai difensori di dedurre in ordine alle modifiche stesse e all'incidenza che esse possono avere sulle questioni oggetto delle impugnazioni proposte con i ricorsi medesimi, in quanto dopo la discussione dei ricorsi ma prima della loro decisione è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, l'art. 19, non modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, ha sostituito i commi da 1 a 16 del previgente art. 16.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte