Ordinanza 229/2012 (ECLI:IT:COST:2012:229)
Massima numero 36649
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 11/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un deputato contenute in un articolo di stampa - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile - Fase di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un deputato contenute in un articolo di stampa - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile - Fase di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
Va dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento alla deliberazione assunta dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2010, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Paolo Guzzanti nei confronti di Luigi (detto Gino) Strada - e per le quali pende giudizio civile - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, Cost. Invero, sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli e tale è anche la Camera dei deputati; per quanto poi attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento.
Va dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento alla deliberazione assunta dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2010, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Paolo Guzzanti nei confronti di Luigi (detto Gino) Strada - e per le quali pende giudizio civile - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, Cost. Invero, sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli e tale è anche la Camera dei deputati; per quanto poi attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento.
Atti oggetto del giudizio
22/09/2010
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte