Sentenza 230/2012 (ECLI:IT:COST:2012:230)
Massima numero 36650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 12/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Titolo
Processo penale - Ipotesi di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato - Mancata inclusione del mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - Eccepita irrilevanza della questione, che configurerebbe una abolitio criminis dipendente da successioni di leggi nel tempo, già rientrante nell'ambito di operatività della disposizione censurata - Reiezione.
Processo penale - Ipotesi di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato - Mancata inclusione del mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - Eccepita irrilevanza della questione, che configurerebbe una abolitio criminis dipendente da successioni di leggi nel tempo, già rientrante nell'ambito di operatività della disposizione censurata - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 673 c.p.p. - censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza. Premesso che il rimettente è investito dell'istanza di revoca parziale di una sentenza formulata in base al principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione secondo cui la legge n. 94 del 2009 ha determinato l'abolizione della contravvenzione di omessa esibizione dei documenti con riguardo agli stranieri irregolarmente soggiornanti, e tenuto conto della circostanza che il fatto oggetto della sentenza è stato commesso dopo l'entrata in vigore di detta legge, non è implausibile l'assunto da cui muove il giudice a quo secondo cui la richiesta di revoca si basa sulla successione nel tempo non già di leggi, bensì di diverse interpretazioni giurisprudenziali della stessa norma di legge.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 673 c.p.p. - censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza. Premesso che il rimettente è investito dell'istanza di revoca parziale di una sentenza formulata in base al principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione secondo cui la legge n. 94 del 2009 ha determinato l'abolizione della contravvenzione di omessa esibizione dei documenti con riguardo agli stranieri irregolarmente soggiornanti, e tenuto conto della circostanza che il fatto oggetto della sentenza è stato commesso dopo l'entrata in vigore di detta legge, non è implausibile l'assunto da cui muove il giudice a quo secondo cui la richiesta di revoca si basa sulla successione nel tempo non già di leggi, bensì di diverse interpretazioni giurisprudenziali della stessa norma di legge.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 673
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 5
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 7