Sentenza 230/2012 (ECLI:IT:COST:2012:230)
Massima numero 36651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 12/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Titolo
Processo penale - Ipotesi di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato - Mancata inclusione del mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - Eccepita inammissibilità per l'omessa verifica, da parte del rimettente, che la condotta possa integrare altra fattispecie criminosa - Reiezione.
Processo penale - Ipotesi di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato - Mancata inclusione del mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - Eccepita inammissibilità per l'omessa verifica, da parte del rimettente, che la condotta possa integrare altra fattispecie criminosa - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 673 c.p.p. - censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione alla mancata verifica da parte del rimettente che la condotta di omessa esibizione dei documenti da parte dello straniero irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale integri una diversa e più generale fattispecie penale atteso che la Suprema Corte, a Sezioni unite, ha affermato in termini inequivoci che al riguardo è intervenuta una abolitio criminis.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 673 c.p.p. - censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione alla mancata verifica da parte del rimettente che la condotta di omessa esibizione dei documenti da parte dello straniero irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale integri una diversa e più generale fattispecie penale atteso che la Suprema Corte, a Sezioni unite, ha affermato in termini inequivoci che al riguardo è intervenuta una abolitio criminis.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 673
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 5
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 7