Sentenza 230/2012 (ECLI:IT:COST:2012:230)
Massima numero 36652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 12/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Titolo
Processo penale - Ipotesi di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato - Mancata inclusione del "mutamento giurisprudenziale" determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali, per contrasto con la Cedu - Asserita lesione del principio di eguaglianza e irragionevolezza - Asserita lesione del principio di retroattività della norma penale più favorevole - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Ipotesi di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato - Mancata inclusione del "mutamento giurisprudenziale" determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali, per contrasto con la Cedu - Asserita lesione del principio di eguaglianza e irragionevolezza - Asserita lesione del principio di retroattività della norma penale più favorevole - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato, non sussistendo la violazione dell'art. 117, primo comma Cost. per contrasto con l'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo atteso che questa, pur affermando che la norma convenzionale sancisce implicitamente il principio di retroattività della lex mitior, non hai mai riferito tale principio ai mutamenti di giurisprudenza ed ha escluso che esso possa operare oltre il limite del giudicato. Inconferente è il richiamo all'art. 5 CEDU come interpretato dalla Corte europea mancando ogni analogia tra il caso da essa esaminato e quello oggetto del giudizio interno, nonché il richiamo all'art. 6 CEDU e alla potenziale lesione del diritto all'equo processo che può conseguire a divergenze profonde e persistenti nella giurisprudenza di una corte suprema circa l'interpretazione di una data norma, riguardando tale ipotesi la diversa fattispecie di contrasti "sincronici" di giurisprudenza, e non quella avuta di mira dal rimettente di contrasti "diacronici" legati alla successione di un orientamento interpretativo ad un altro, a processo concluso. Non sussiste la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza non essendo manifestamente irragionevole, in relazione alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici esauriti, il mancato riconoscimento all'overruling giurisprudenziale favorevole della capacità di travolgere il principio di intangibilità del giudicato stante l'efficacia non cogente ma solo "persuasiva" delle decisioni delle Sezioni unite e comportando il diverso intervento auspicato dal rimettente una sovversione dei sistema in quanto creerebbe un rapporto di gerarchia tra le Sezioni unite e il giudice dell'esecuzione al di fuori del giudizio del rinvio. Non sussiste la violazione del principio di (tendenziale) retroattività della normativa penale più favorevole il quale, attenendo alla sola successione di leggi, non può essere esteso ai mutamenti giurisprudenziali, essendo questi ultimi privi di vincolatività e sussistendo nel nostro ordinamento i principi di riserva di legge in materia penale e di separazione dei poteri in forza dei quali la abrogazione delle norme penali, al pari della loro creazione, può discendere solo da un atto di volontà del legislatore.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato, non sussistendo la violazione dell'art. 117, primo comma Cost. per contrasto con l'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo atteso che questa, pur affermando che la norma convenzionale sancisce implicitamente il principio di retroattività della lex mitior, non hai mai riferito tale principio ai mutamenti di giurisprudenza ed ha escluso che esso possa operare oltre il limite del giudicato. Inconferente è il richiamo all'art. 5 CEDU come interpretato dalla Corte europea mancando ogni analogia tra il caso da essa esaminato e quello oggetto del giudizio interno, nonché il richiamo all'art. 6 CEDU e alla potenziale lesione del diritto all'equo processo che può conseguire a divergenze profonde e persistenti nella giurisprudenza di una corte suprema circa l'interpretazione di una data norma, riguardando tale ipotesi la diversa fattispecie di contrasti "sincronici" di giurisprudenza, e non quella avuta di mira dal rimettente di contrasti "diacronici" legati alla successione di un orientamento interpretativo ad un altro, a processo concluso. Non sussiste la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza non essendo manifestamente irragionevole, in relazione alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici esauriti, il mancato riconoscimento all'overruling giurisprudenziale favorevole della capacità di travolgere il principio di intangibilità del giudicato stante l'efficacia non cogente ma solo "persuasiva" delle decisioni delle Sezioni unite e comportando il diverso intervento auspicato dal rimettente una sovversione dei sistema in quanto creerebbe un rapporto di gerarchia tra le Sezioni unite e il giudice dell'esecuzione al di fuori del giudizio del rinvio. Non sussiste la violazione del principio di (tendenziale) retroattività della normativa penale più favorevole il quale, attenendo alla sola successione di leggi, non può essere esteso ai mutamenti giurisprudenziali, essendo questi ultimi privi di vincolatività e sussistendo nel nostro ordinamento i principi di riserva di legge in materia penale e di separazione dei poteri in forza dei quali la abrogazione delle norme penali, al pari della loro creazione, può discendere solo da un atto di volontà del legislatore.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 673
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 5
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 7