Sentenza 231/2012 (ECLI:IT:COST:2012:231)
Massima numero 36653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
08/10/2012; Decisione del
08/10/2012
Deposito del 12/10/2012; Pubblicazione in G. U. 17/10/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Farmacia - Norme della Regione Calabria - Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche - Assegnazione, per una sola volta, della titolarità della farmacia ai farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio generale statale dell'assegnazione della titolarità di farmacie in base a un concorso - Insussistenza - Ammissibilità di deroga eccezionale e provvisoria, giustificata da motivi o finalità di interesse pubblico - Non fondatezza della questione.
Farmacia - Norme della Regione Calabria - Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche - Assegnazione, per una sola volta, della titolarità della farmacia ai farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio generale statale dell'assegnazione della titolarità di farmacie in base a un concorso - Insussistenza - Ammissibilità di deroga eccezionale e provvisoria, giustificata da motivi o finalità di interesse pubblico - Non fondatezza della questione.
Testo
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 30 del 2011 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), proposta - in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto sussiste una potestà legislativa regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio del pubblico concorso e in ogni caso l'assegnazione di sedi farmaceutiche non costituisce conferimento di impiego nella pubblica amministrazione, giacché le farmacie, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli; inoltre la norma regionale impugnata si caratterizza per la eccezionalità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento di sanatoria ed individuazione del numero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla espressa esistenza nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito di una corretta tenuta del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del diritto fondamentale dei cittadini alla salute
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 30 del 2011 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), proposta - in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto sussiste una potestà legislativa regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio del pubblico concorso e in ogni caso l'assegnazione di sedi farmaceutiche non costituisce conferimento di impiego nella pubblica amministrazione, giacché le farmacie, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli; inoltre la norma regionale impugnata si caratterizza per la eccezionalità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento di sanatoria ed individuazione del numero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla espressa esistenza nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito di una corretta tenuta del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del diritto fondamentale dei cittadini alla salute
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
10/08/2011
n. 30
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/09/2003
n. 269
art. 48
co. 29
legge 24/11/2003
n. 326
art.