Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione al patrimonio dello Stato - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione della previsione statutaria che riserva al patrimonio indisponibile regionale le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico provenienti dal sottosuolo regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento all'art. 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, secondo il quale sono acquisiti al patrimonio dello Stato tutti i beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione, e perciò anche le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale. Con riguardo alle cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, che lo statuto attribuisce al patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento, la disposizione statutaria e la norma impugnata hanno presupposti differenti, giacché quest'ultima regola gli effetti della confisca, ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprietà privata; con riguardo alle miniere, che appartengono di diritto al patrimonio indisponibile della Regione, non è immaginabile che possano divenire oggetto di proprietà privata e siano pertanto confiscabili; mentre, con riguardo alle cave e alle torbiere, che lo statuto assegna in proprietà alla Regione quando ne è sottratta la disponibilità al proprietario del fondo, la normativa concernente gli effetti della confisca di prevenzione attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari, operando entro un'area estranea alle attribuzioni della Regione siciliana, sicché lo statuto non può governare la relativa vicenda acquisitiva, connessa a finalità, essenzialmente statali, di sottrazione del bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo.
- Sull'assegnazione di categorie di beni al patrimonio regionale in relazione alle funzioni pubbliche attribuite dalle norme costituzionali alla Regione, vedi, cit, sent. n. 31 del 1959, n. 179 del 2004, n. 383 del 1991.
- Sull'appartenenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della normativa concernente gli effetti della confisca di prevenzione, anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione da parte degli assegnatari, vedi, cit., sent. n. 34 del 2012.
- Sulle finalità della confisca di prevenzione, vedi, cit., sent. n. 335 del 1996.