Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato - Successivo eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione, con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per il mancato coinvolgimento della Regione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), impugnato dalla Regione Sicilia in riferimento al principio di leale collaborazione, nella parte in cui consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di disporre il trasferimento dei beni senza alcun coinvolgimento della Regione, pur nell'ambito di un concorso di competenze statali e regionali, poiché una volta affermato che la disposizione impugnata ricade in un ambito materiale riservato alla potestà legislativa esclusiva statale, viene meno l'obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione.
- Sulla limitata applicabilità dei meccanismi concertativi Stato-Regione solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, vedi, cit., sent. n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005.