Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato - Successivo eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione delle attribuzioni regionali e degli enti locali per la ritenuta preferenza circa il mantenimento allo Stato e la residualità dell'opzione di trasferimento - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost., applicabili solo se più favorevoli rispetto alle competenze statutarie, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), nella parte in cui avrebbe previsto l'assegnazione in via preferenziale allo Stato dei beni confiscati sul territorio, mentre l'autonomia regionale e locale esigerebbe che essa sia prioritariamente riconosciuta in favore del territorio al quale questi ultimi appartengono: la questione si basa su un erroneo presupposto interpretativo, non potendosi trarre dalla disposizione impugnata alcun criterio preferenziale circa il mantenimento allo Stato, ovvero il trasferimento alla Regione o agli enti locali, dei beni confiscati, trattandosi di profilo applicativo, attribuito all'apprezzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che non potrà comunque prescindere dal principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati, secondo il quale la restituzione alle collettività territoriali - le quali sopportano il costo più alto dell'"emergenza mafiosa" - delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità.
- Sul principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati con restituzione alle collettività territoriali, vedi, cit., sent. n. 34 del 2012.