Opere pubbliche - Norme della Regione Abruzzo - Comitato regionale tecnico amministrativo-Sezione lavori pubblici - Norme per l'organizzazione e il funzionamento - Ricorso del Governo - Asserita violazione di principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2011 (che attribuisce al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici le medesime funzioni consultive, per le opere pubbliche di interesse regionale, che la legislazione statale demanda al Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio Superiore dei lavori pubblici), sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. per asserita violazione di principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, va dichiarata l'estinzione del processo stante la rinuncia al ricorso in assenza della controparte costituita.
- In senso analogo, v. citate ordinanze n. 122 e n. 98 del 2012, n. 199 del 2009, n. 48 del 2009.