Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato - Successivo eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione - Previsione che l'Agenzia nazionale possa nominare un commissario con poteri sostitutivi nei confronti dell'ente locale che non conferisca al bene la destinazione prevista - Ricorso della Regione siciliana - Asserita esorbitanza del potere sostitutivo statale dai limiti costituzionalmente consentiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento all'art. 120 Cost., nella parte in cui consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di nominare un commissario con poteri sostitutivi, nel caso in cui, entro un anno dall'assegnazione del bene confiscato, l'ente territoriale non abbia provveduto a conferire ai beni oggetto di confisca di prevenzione, una delle destinazioni previste dalla legge. Il parametro invocato è inapplicabile alla fattispecie, giacché attiene ad un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili, come nella specie, dalla legislazione di settore, costituendo la disposizione impugnata, un corollario del processo di allocazione, da parte della legge dello Stato, che ne è competente, della funzione amministrativa rimessa all'ente territoriale reputato idoneo, al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione possa venire paralizzato dall'inerzia di quest'ultimo, così compromettendo un interesse assegnato alla sfera di competenza statale.
- Sul potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., vedi, cit., sent. nn. 43, 69 e 236 del 2004, n. 167 del 2005 e n. 250 del 2009.