Ordinanza 283/2012 (ECLI:IT:COST:2012:283)
Massima numero 36768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/12/2012;  Decisione del  05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Opere pubbliche - Norme della Regione Abruzzo - Comitato regionale tecnico amministrativo-Sezione lavori pubblici - Norme per l'organizzazione e il funzionamento - Ricorso del Governo - Asserita violazione di principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2011 (che attribuisce al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici le medesime funzioni consultive, per le opere pubbliche di interesse regionale, che la legislazione statale demanda al Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio Superiore dei lavori pubblici), sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. per asserita violazione di principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, va dichiarata l'estinzione del processo stante la rinuncia al ricorso in assenza della controparte costituita.

- In senso analogo, v. citate ordinanze n. 122 e n. 98 del 2012, n. 199 del 2009, n. 48 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  02/12/2011  n. 40  art. 2  co. 2

legge della Regione Abruzzo  02/12/2011  n. 40  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art.     co. 23