Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini impositivi - Mancata previsione di un "valore minimo garantito" nei casi di omessa dichiarazione, ovvero di dichiarazione di valori assolutamente irrisori - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell'indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità, pregiudicando, in tal modo, anche il diritto ad un serio ristoro spettante all'espropriato, così come impone l'articolo 6 ed all'articolo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per il tramite dell'art. 117, 1° comma.
Infatti, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001 e quindi la questione è ormai divenuta priva di oggetto.
- Vedi sentenza n. 338 del 2011, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, della questione oggetto dell'ordinanza di rimessione.