Sentenza 236/2012 (ECLI:IT:COST:2012:236)
Massima numero 36661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/10/2012;  Decisione del  22/10/2012
Deposito del 26/10/2012; Pubblicazione in G. U. 31/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36662


Titolo
Sanità Pubblica - Norme della Regione Puglia - Servizio sanitario regionale - Erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti residenti in Puglia - Possibilità di stipulare accordi contrattuali tra le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Puglia e strutture sanitarie private - Preferenza accordata alle strutture ubicate nel territorio regionale rispetto a quelle insistenti in altri ambiti territoriali regionali - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e insufficienza della relativa motivazione - Reiezione.

Testo
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza e insufficienza della relativa motivazione - proposta dalla difesa della Regione Puglia con riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione Terza, con riferimento agli articoli 3, 24, 32, 97, 113, 117, primo, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione e al principio del legittimo affidamento, dell'articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), nella parte in cui preclude la possibilità che enti ubicati fuori dal territorio regionale possano concludere accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Puglia, per prestazioni di riabilitazione in regime domiciliare. Infatti, l'ordinanza premette che il giudizio a quo deriva da tre distinti ricorsi, riuniti in unico procedimento e promossi da tre diversi centri riabilitativi, operanti in Basilicata e diretti ad ottenere l'annullamento di due note dell'ASL di Bari con le quali si invitavano le strutture riabilitative lucane a dismettere i trattamenti domiciliari nei confronti di pazienti residenti nell'ambito della ASL di Bari. In tale situazione, a fugare ogni dubbio quanto alla rilevanza della questione sollevata e all'adeguatezza della relativa motivazione, è sufficiente osservare che tra gli atti impugnati davanti al TAR remittente è annoverato anche il regolamento di esecuzione della legge regionale oggetto di censura davanti a questa Corte - regolamento della Regione Puglia del 4 novembre 2010, n 16 (Regolamento regionale dell'Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della legge n. 833 del 1978), art. 5. È evidente che la decisione del giudice a quo sulla legittimità del regolamento non può prescindere dall'applicazione della legge impugnata nel presente giudizio, la quale costituisce parametro per la valutazione della normativa regolamentare, come il TAR non manca di rilevare nella motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  09/08/2006  n. 26  art. 19  co. 4

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte