Sentenza 236/2012 (ECLI:IT:COST:2012:236)
Massima numero 36662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
22/10/2012; Decisione del
22/10/2012
Deposito del 26/10/2012; Pubblicazione in G. U. 31/10/2012
Massime associate alla pronuncia:
36661
Titolo
Sanità Pubblica - Norme della Regione Puglia - Servizio sanitario regionale - Erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti residenti in Puglia - Possibilità di stipulare accordi contrattuali tra le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Puglia e strutture sanitarie private - Preferenza accordata alle strutture ubicate nel territorio regionale rispetto a quelle insistenti in altri ambiti territoriali regionali - Irragionevolezza - Restrizione della libertà di cura - Discriminazione in danno delle persone disabili destinatarie di terapie riabilitative domiciliari - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento degli altri motivi di censura.
Sanità Pubblica - Norme della Regione Puglia - Servizio sanitario regionale - Erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti residenti in Puglia - Possibilità di stipulare accordi contrattuali tra le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Puglia e strutture sanitarie private - Preferenza accordata alle strutture ubicate nel territorio regionale rispetto a quelle insistenti in altri ambiti territoriali regionali - Irragionevolezza - Restrizione della libertà di cura - Discriminazione in danno delle persone disabili destinatarie di terapie riabilitative domiciliari - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento degli altri motivi di censura.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola «regionali». L'art. 8 della legge regionale Puglia n. 4 del 2010 regola l'erogazione di prestazioni riabilitative in regime domiciliare, in sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), continuando a permettere, al pari della normativa previgente, alle ASL di stipulare accordi contrattuali con i presidi privati per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare (art. 8, comma 3), in base alla necessità che emergano dalla determinazione del fabbisogno e dalla valutazione della capacità produttiva delle risorse proprie (art. 8, comma 2). La nuova disciplina, però, delimita la possibilità di stipulare detti accordi contrattuali con le sole strutture ubicate nel territorio regionale. Questa delimitazione su base territoriale - oggetto specifico di censura nell'attuale giudizio - è costituzionalmente illegittima. Essa, infatti, appare irragionevole sia perché inutilmente restrittiva della libertà di cura garantita dall'art. 32 Cost. senza avere necessariamente come effetto un contenimento della spesa pubblica sanitaria sia perché è discriminatoria nei confronti delle persone disabili gravi, destinatarie di terapie riabilitative domiciliari, che sono le uniche sulle quali la disciplina incide concretamente in peius. Ne risulta violato il principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 Cost., che trova, in riferimento alle persone disabili, ulteriore riconoscimento nella Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, cui ha aderito anche l'Unione europea (Decisione del Consiglio n. 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e che pertanto vincola l'ordinamento italiano con le caratteristiche proprie del diritto dell'Unione europea, limitatamente agli ambiti di competenza dell'Unione medesima, mentre al di fuori di tali competenze costituisce un obbligo internazionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola «regionali». L'art. 8 della legge regionale Puglia n. 4 del 2010 regola l'erogazione di prestazioni riabilitative in regime domiciliare, in sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), continuando a permettere, al pari della normativa previgente, alle ASL di stipulare accordi contrattuali con i presidi privati per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare (art. 8, comma 3), in base alla necessità che emergano dalla determinazione del fabbisogno e dalla valutazione della capacità produttiva delle risorse proprie (art. 8, comma 2). La nuova disciplina, però, delimita la possibilità di stipulare detti accordi contrattuali con le sole strutture ubicate nel territorio regionale. Questa delimitazione su base territoriale - oggetto specifico di censura nell'attuale giudizio - è costituzionalmente illegittima. Essa, infatti, appare irragionevole sia perché inutilmente restrittiva della libertà di cura garantita dall'art. 32 Cost. senza avere necessariamente come effetto un contenimento della spesa pubblica sanitaria sia perché è discriminatoria nei confronti delle persone disabili gravi, destinatarie di terapie riabilitative domiciliari, che sono le uniche sulle quali la disciplina incide concretamente in peius. Ne risulta violato il principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 Cost., che trova, in riferimento alle persone disabili, ulteriore riconoscimento nella Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, cui ha aderito anche l'Unione europea (Decisione del Consiglio n. 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e che pertanto vincola l'ordinamento italiano con le caratteristiche proprie del diritto dell'Unione europea, limitatamente agli ambiti di competenza dell'Unione medesima, mentre al di fuori di tali competenze costituisce un obbligo internazionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
09/08/2006
n. 26
art. 19
co. 4
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
n.
art.
Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 26/11/2009
n. 48
art. 2010/48/CE