Sentenza 237/2012 (ECLI:IT:COST:2012:237)
Massima numero 36663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  22/10/2012;  Decisione del  22/10/2012
Deposito del 26/10/2012; Pubblicazione in G. U. 31/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36664


Titolo
Processo penale - Fase del dibattimento - Contestazione suppletiva del reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che non consente la richiesta di giudizio abbreviato "parziale" - Motivo di inammissibilità - Esclusione.

Testo

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (ossia, in pratica, quando si tratti di fatto emerso solo nel corso dell'istruzione dibattimentale). Non è infatti implausibile l'assunto da cui muove il rimettente secondo cui l'orientamento giurisprudenziale per il quale non sarebbe consentita la richiesta di giudizio abbreviato «parziale», limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona, si riferisce all'ipotesi in cui l'azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, e non è automaticamente estensibile alla fattispecie oggetto del quesito di costituzionalità relativa alle contestazioni suppletive "fisiologiche", nelle quali vi è l'esigenza di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente al nuovo addebito in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali. Per converso, sarebbe illogico - e, comunque, non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta.

- Si veda, con riguardo alla questione concernente la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso alle contestazioni "patologiche", la citata sentenza n. 333/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 517  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte