Professioni - Titolo professionale straniero - Riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro dal sig. Marco Oddera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa primaria della Provincia in materia di maestri di sci e delle relative competenze amministrative - Insussistenza di una lesione della competenza costituzionale della Provincia di Bolzano - Inammissibilità del ricorso.
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento del Capo dell'ufficio dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro, poiché non sussiste la lesione della competenza costituzionale della ricorrente. Infatti, il provvedimento statale impugnato è stato rilasciato sulla base del presupposto della presentazione di una domanda di esercizio della professione in Italia e con la clausola espressa della «previa iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di sci dove svolgerà la professione» e, quindi, non contrasta con la competenza legislativa primaria attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di riconoscimento del titolo di maestro di sci ai fini dell'esercizio della professione nel suo territori, che matura soltanto con la richiesta di iscrizione al relativo albo.
- Sulla necessità, ai fini dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione, della necessità del livello costituzionale del medesimo, le Regioni possono sollevare conflitto di attribuzione qualora l'atto oggetto del conflitto provochi una lesione della sfera costituzionale di competenza, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).