Ordinanza 239/2012 (ECLI:IT:COST:2012:239)
Massima numero 36666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  22/10/2012;  Decisione del  22/10/2012
Deposito del 26/10/2012; Pubblicazione in G. U. 31/10/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna - Allestimenti mobili di pernottamento - Rilevanza a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - Configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e applicabilità del sequestro preventivo - Questione motivata per relationem - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), sollevata - in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l) e s), e 118 della Costituzione e 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano con l'ordinanza di rimessione, che quanto alla motivazione della non manifesta infondatezza della questione, richiama un parere del pubblico ministero che non è stato neanche allegato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  21/11/2011  n. 21  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118

statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte