Ordinanza 240/2012 (ECLI:IT:COST:2012:240)
Massima numero 36667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  22/10/2012;  Decisione del  22/10/2012
Deposito del 26/10/2012; Pubblicazione in G. U. 31/10/2012
Massime associate alla pronuncia:  36668


Titolo
Procedimento civile - Astensione - Dichiarazione di astensione obbligatoria ed istanza di astensione facoltativa - Provvedimento amministrativo di diniego del capo dell'ufficio - Impugnabilità - Ordinanza che non rimette espressamente la questione prospettata, ma rileva che essa già pende a seguito di altra ordinanza di rimessione - Assenza di qualsiasi manifestazione della volontà del giudicante di rimettere gli atti alla Corte per la soluzione di un giudizio di costituzionalità - Irricevibilità dell'ordinanza - Rinvio degli atti al giudice rimettente.

Testo

Vanno rinviati gli atti al giudice rimettente in quanto l'ordinanza è irricevibile, dato che essa non ha rimesso espressamente alla Corte la questione prospettata, ma ha solo rilevato che questa già pende a seguito di altra ordinanza di rimessione emessa in altro procedimento promosso avanti allo stesso ufficio, e ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della sua definizione. Pertanto, in assenza di qualsiasi manifestazione della volontà del giudicante di rimettere gli atti davanti a questa Corte per la soluzione di un giudizio di costituzionalità, il provvedimento è inidoneo a promuovere il giudizio incidentale.

- V., nello stesso senso, ordinanze n. 9 del 1991, n. 28 del 1994, n. 264 del 1995 e n. 216 del 2001.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 51  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte