Ordinanza 240/2012 (ECLI:IT:COST:2012:240)
Massima numero 36668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
22/10/2012; Decisione del
22/10/2012
Deposito del 26/10/2012; Pubblicazione in G. U. 31/10/2012
Massime associate alla pronuncia:
36667
Titolo
Procedimento civile - Astensione - Dichiarazione di astensione obbligatoria ed istanza di astensione facoltativa - Provvedimento amministrativo di diniego del capo dell'ufficio - Impugnabilità - Completa carenza di descrizione delle fattispecie concrete - Assenza di argomentazioni che consentano di verificare la rilevanza della questione - Richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Questione sollevata per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
Procedimento civile - Astensione - Dichiarazione di astensione obbligatoria ed istanza di astensione facoltativa - Provvedimento amministrativo di diniego del capo dell'ufficio - Impugnabilità - Completa carenza di descrizione delle fattispecie concrete - Assenza di argomentazioni che consentano di verificare la rilevanza della questione - Richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Questione sollevata per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 ss. cod. proc. civ. in quanto, a prescindere dalla completa carenza di descrizione delle fattispecie concrete sottoposte all'esame del rimettente nei giudizi a quibus, esse non contengono alcuna argomentazione che consenta alla Corte di verificarne la effettiva rilevanza; inoltre, quand'anche si assumesse che il singolo processo principale non sia stato utilizzato quale mera occasione per proporre il vaglio di costituzionalità, riguardante propriamente la impugnabilità del provvedimento amministrativo del capo dell'ufficio di diniego della dichiarazione e/o dell'istanza di astensione asseritamente illegittimo, va sottolineato che, se è vero che il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano, tuttavia ciò è consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullità insanabile e rilevabile d'ufficio: viceversa il rimettente ha completamente omesso qualunque considerazione in ordine alle eventuali ricadute dei denunciati vizi attinenti la designazione del giudice sul versante della validità del singolo processo a quo nonché della eventuale incidenza della mancata astensione sulla concreta definizione della specifica res iudicanda ivi dedotta.
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 ss. cod. proc. civ. in quanto, a prescindere dalla completa carenza di descrizione delle fattispecie concrete sottoposte all'esame del rimettente nei giudizi a quibus, esse non contengono alcuna argomentazione che consenta alla Corte di verificarne la effettiva rilevanza; inoltre, quand'anche si assumesse che il singolo processo principale non sia stato utilizzato quale mera occasione per proporre il vaglio di costituzionalità, riguardante propriamente la impugnabilità del provvedimento amministrativo del capo dell'ufficio di diniego della dichiarazione e/o dell'istanza di astensione asseritamente illegittimo, va sottolineato che, se è vero che il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano, tuttavia ciò è consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullità insanabile e rilevabile d'ufficio: viceversa il rimettente ha completamente omesso qualunque considerazione in ordine alle eventuali ricadute dei denunciati vizi attinenti la designazione del giudice sul versante della validità del singolo processo a quo nonché della eventuale incidenza della mancata astensione sulla concreta definizione della specifica res iudicanda ivi dedotta.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 51
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte