Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato di maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a prelievi tributari o dalla diminuzione di agevolazioni - Ricorsi della Regione siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Friuli-Venezia Giulia - Eccepita inammissibilità sotto il profilo che le disposizioni censurate non sottraggono risorse alle Regioni e dunque non arrecano alcun vulnus diretto e concreto alla loro autonomia finanziaria - Reiezione.
Finanza regionale - Riserva allo Stato di maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a prelievi tributari o dalla diminuzione di agevolazioni - Ricorsi della Regione siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Friuli-Venezia Giulia - Eccepita inammissibilità sotto il profilo che le disposizioni censurate non sottraggono risorse alle Regioni e dunque non arrecano alcun vulnus diretto e concreto alla loro autonomia finanziaria - Reiezione.
Testo
Devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (che riservano allo Stato di maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a prelievi tributari o dalla diminuzione di agevolazioni), sollevate con riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost. e agli statuti speciali delle Regioni ricorrenti, in primo luogo, perché in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all'Erario la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme statutarie evocate come parametri, oltre a determinare evidenti effetti finanziari negativi in termini di minori introiti regionali, integra una violazione diretta di norme di rango statutario e quindi produce un vulnus alla loro autonomia finanziaria quale garantita da norme di rango costituzionale; in secondo luogo, perché, almeno nel caso di cui al censurato comma 6 dell'art. 2, per la parte impugnata dalla sola Regione siciliana, viene stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi, tale da comportare in relazione ad essi una "minore entrata" rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione in assenza della riduzione; con la conseguenza che si verificherebbe una diminuzione delle risorse a disposizione della Regione e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria.
Devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (che riservano allo Stato di maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a prelievi tributari o dalla diminuzione di agevolazioni), sollevate con riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost. e agli statuti speciali delle Regioni ricorrenti, in primo luogo, perché in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all'Erario la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme statutarie evocate come parametri, oltre a determinare evidenti effetti finanziari negativi in termini di minori introiti regionali, integra una violazione diretta di norme di rango statutario e quindi produce un vulnus alla loro autonomia finanziaria quale garantita da norme di rango costituzionale; in secondo luogo, perché, almeno nel caso di cui al censurato comma 6 dell'art. 2, per la parte impugnata dalla sola Regione siciliana, viene stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi, tale da comportare in relazione ad essi una "minore entrata" rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione in assenza della riduzione; con la conseguenza che si verificherebbe una diminuzione delle risorse a disposizione della Regione e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 1
co. 36
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 37
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
statuto regione Valle d'Aosta
art. 50
co. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 63
co. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 63
co. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
Altri parametri e norme interposte