Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva integrale allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni.
Finanza regionale - Riserva integrale allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del secondo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 nella parte in cui prevedono l'integrale attribuzione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati [«Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, [...] l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (secondo periodo); «Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato» (quarto periodo)], promosse in relazione all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, in quanto l'accisa sui tabacchi lavorati è un tributo "devoluto" alla Regione autonoma ricorrente, ai sensi del primo comma dell'evocato art. 8 della legge n. 690 del 1981. Infatti, l'art. 4, comma 2, lettera e), della medesima legge n. 690 del 1981 riserva espressamente alla Regione autonoma «l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi», sicché deve ritenersi devoluto alla Regione, ai sensi di tali parametri, anche il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota della suddetta accisa. In base, poi, al secondo comma del medesimo art. 8 della legge n. 690 del 1981, per poter legittimamente "riversare allo Stato", in tutto o in parte, tale maggiore entrata tributaria, occorre non solo la destinazione del gettito a «copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale», ma anche una specifica determinazione ministeriale sulla misura del "riversamento", che deve essere adottata «d'intesa» con il Presidente della Giunta regionale. Tale intesa, nella specie, non è intervenuta; ciò è sufficiente per determinare un contrasto con i parametri statutari evocati. Opera, pertanto, la clausola di salvaguardia di cui al ricordato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, con conseguente inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata; il che fa venir meno il presupposto interpretativo delle censure, costituito, appunto, dall'applicabilità della norma impugnata e comporta, quindi, la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati dalla Regione autonoma.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del secondo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 nella parte in cui prevedono l'integrale attribuzione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati [«Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, [...] l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (secondo periodo); «Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato» (quarto periodo)], promosse in relazione all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, in quanto l'accisa sui tabacchi lavorati è un tributo "devoluto" alla Regione autonoma ricorrente, ai sensi del primo comma dell'evocato art. 8 della legge n. 690 del 1981. Infatti, l'art. 4, comma 2, lettera e), della medesima legge n. 690 del 1981 riserva espressamente alla Regione autonoma «l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi», sicché deve ritenersi devoluto alla Regione, ai sensi di tali parametri, anche il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota della suddetta accisa. In base, poi, al secondo comma del medesimo art. 8 della legge n. 690 del 1981, per poter legittimamente "riversare allo Stato", in tutto o in parte, tale maggiore entrata tributaria, occorre non solo la destinazione del gettito a «copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale», ma anche una specifica determinazione ministeriale sulla misura del "riversamento", che deve essere adottata «d'intesa» con il Presidente della Giunta regionale. Tale intesa, nella specie, non è intervenuta; ciò è sufficiente per determinare un contrasto con i parametri statutari evocati. Opera, pertanto, la clausola di salvaguardia di cui al ricordato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, con conseguente inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata; il che fa venir meno il presupposto interpretativo delle censure, costituito, appunto, dall'applicabilità della norma impugnata e comporta, quindi, la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati dalla Regione autonoma.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 3
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
statuto regione Valle d'Aosta
art. 50
co. 5
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/04/1994
n. 320
art. 1
legge 26/11/1981
n. 690
art. 8
legge 05/05/2009
n. 42
art. 27
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 19 bis
legge 14/09/2011
n. 148
art.