Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Omessa specificazione delle maggiori entrate illegittimamente riservate allo Stato - Indeterminatezza dell'oggetto delle questioni - Inammissibilità.
Finanza regionale - Riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Omessa specificazione delle maggiori entrate illegittimamente riservate allo Stato - Indeterminatezza dell'oggetto delle questioni - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile per l'indeterminatezza del suo oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 - il quale prevede che: a) le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge «sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale» (primo periodo); b) «con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione» (secondo periodo) - promossa in relazione all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale indica le condizioni per riservare allo Stato i proventi derivanti dalle maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione stessa. Infatti, la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche «maggiori entrate» previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 che costituiscono «proventi» di tributi ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell'ordinamento finanziario della Regione; il che non consente di individuare quali, fra le maggiori entrate derivanti dalle numerose misure disposte dal suddetto decreto-legge, sarebbero state illegittimamente "riversate" allo Stato.
E' inammissibile per l'indeterminatezza del suo oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 - il quale prevede che: a) le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge «sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale» (primo periodo); b) «con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione» (secondo periodo) - promossa in relazione all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale indica le condizioni per riservare allo Stato i proventi derivanti dalle maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione stessa. Infatti, la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche «maggiori entrate» previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 che costituiscono «proventi» di tributi ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell'ordinamento finanziario della Regione; il che non consente di individuare quali, fra le maggiori entrate derivanti dalle numerose misure disposte dal suddetto decreto-legge, sarebbero state illegittimamente "riversate" allo Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
statuto regione Valle d'Aosta
art. 50
co. 5
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/04/1994
n. 320
art. 1
legge 26/11/1981
n. 690
art. 8
legge 05/05/2009
n. 42
art. 27