Finanza regionale - IRPEF - Contributo temporaneo di solidarietà in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede un temporaneo «contributo di solidarietà» (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, ma suscettibile di essere prorogato «anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio», con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze) in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi») eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui. La disposizione è impugnata in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2 − il quale attribuisce per un quinquennio allo Stato le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato − per violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, alinea e numero 1), dello statuto e dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114. Infatti la normativa impugnata è in contrasto con lo statuto e le sue norme di attuazione, il cui «rispetto» è invece richiesto dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, al fine dell'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia differenziata. Poiché l'entrata in esame ha natura tributaria discende la spettanza allo Stato non dell'intero gettito del contributo di solidarietà riscosso nel territorio regionale, ma solo dei quattro decimi del medesimo gettito, come previsto dall'evocata norma di attuazione statutaria. Nella specie, poi, non risulta realizzata alcuna delle ipotesi statutarie di riserva integrale allo Stato delle entrate erariali, dato che con riferimento al citato primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 ricorrono solo i requisiti relativi alla delimitazione temporale del gettito ed alla sua quantificabilità e distinta contabilizzazione nel bilancio statale (prevista dal secondo periodo del comma 36), ma non ricorre anche il requisito consistente nella «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo», richiesto anch'esso dall'evocato parametro. Infatti, gli obiettivi ai quali è finalizzato il maggior gettito - le indicate «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea» - sono privi della specificità richiesta dall'indicata norma di attuazione statutaria in materia di finanza regionale. Né può farsi riferimento agli obiettivi di finanza pubblica inizialmente definiti nel Documento di economia e finanza (DEF) e successivamente concordati in sede europea, consistenti nell'impegno di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013, poiché detti obiettivi sono generici, in quanto il raggiungimento del pareggio di bilancio è alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perché comunque, nella visione unitaria del bilancio statale, tutto concorre al pareggio; e ciò a maggior ragione dopo la revisione dell'art. 81 Cost. che, con effetto dal 2014, ha elevato a dignità costituzionale la regola dell'equilibrio fra le entrate e le spese del bilancio statale. Va inoltre considerato che il suddetto impegno di ridurre il pareggio di bilancio «ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridiche vincolanti»; sicché l'assenza di un tale carattere di giuridica cogenza rende ancora più evidente che la destinazione del gettito derivante dal primo periodo del comma 36 non è specifica, come invece richiesto dall'evocata norma statutaria. Anche per tale ragione, la maggiore entrata derivante dal «contributo di solidarietà» non può essere integralmente riservata allo Stato.
- Sulla natura tributaria di detta entrata, v. citata sentenza n. 223 del 2012.
- Sul carattere "non giuridico" dell'impegno di conseguire entro ilo 2013 il pareggio di bilancio, v. citata sentenza n. 142 del 2012.