Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - IVA - Aumento dell'aliquota dal 20 al 21 per cento, nonché specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti, relativo regime temporale ed esenzione per lo Stato ed enti pubblici - Riserva allo Stato delle relative entrate, per un quinquennio, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - IVA - Aumento dell'aliquota dal 20 al 21 per cento, nonché specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti, relativo regime temporale ed esenzione per lo Stato ed enti pubblici - Riserva allo Stato delle relative entrate, per un quinquennio, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2, il quale riserva integralmente «all'Erario» per cinque anni e con separata contabilizzazione le maggiori entrate derivanti dall'intero decreto-legge [i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater: a) prevedono l'aumento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota dell'IVA e specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti (comma 2-bis); b) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2-ter); c) precisano i casi ed i tempi in cui detta variazione dell'aliquota dell'IVA non si applica nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (comma 2-quater)]. La normativa impugnata non presenta quella conformità allo statuto ed alle relative norme di attuazione che è, invece, richiesta dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per l'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia speciale. L'aumento di gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'IVA − che, in base all'evocato art. 49 dello statuto, spetterebbe per i 9,1 decimi alla Regione ricorrente − è riservato interamente «all'Erario» dal richiamato comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011; tuttavia la censurata normativa non soddisfa le condizioni fissate dal primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 per una tale integrale riserva allo Stato, in quanto non ricorre il requisito della specificità della destinazione del gettito.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2, il quale riserva integralmente «all'Erario» per cinque anni e con separata contabilizzazione le maggiori entrate derivanti dall'intero decreto-legge [i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater: a) prevedono l'aumento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota dell'IVA e specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti (comma 2-bis); b) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2-ter); c) precisano i casi ed i tempi in cui detta variazione dell'aliquota dell'IVA non si applica nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (comma 2-quater)]. La normativa impugnata non presenta quella conformità allo statuto ed alle relative norme di attuazione che è, invece, richiesta dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per l'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia speciale. L'aumento di gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'IVA − che, in base all'evocato art. 49 dello statuto, spetterebbe per i 9,1 decimi alla Regione ricorrente − è riservato interamente «all'Erario» dal richiamato comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011; tuttavia la censurata normativa non soddisfa le condizioni fissate dal primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 per una tale integrale riserva allo Stato, in quanto non ricorre il requisito della specificità della destinazione del gettito.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 2
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 2
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 2
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965
n. 114
art. 4
co. 1
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 19 bis
legge 14/09/2011
n. 148
art.