Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Massime associate alla pronuncia:  36669  36670  36671  36672  36674  36675  36676  36677  36678  36679  36680  36681  36682  36683  36684  36685  36686  36687  36688  36689  36690  36691  36692  36693


Titolo
Finanza regionale - IVA - Aumento dell'aliquota dal 20 al 21 per cento, nonché specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti, relativo regime temporale ed esenzione per lo Stato ed enti pubblici - Riserva allo Stato delle relative entrate, per un quinquennio, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2, il quale riserva integralmente «all'Erario» per cinque anni e con separata contabilizzazione le maggiori entrate derivanti dall'intero decreto-legge [i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater: a) prevedono l'aumento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota dell'IVA e specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti (comma 2-bis); b) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2-ter); c) precisano i casi ed i tempi in cui detta variazione dell'aliquota dell'IVA non si applica nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (comma 2-quater)]. La normativa impugnata non presenta quella conformità allo statuto ed alle relative norme di attuazione che è, invece, richiesta dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per l'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia speciale. L'aumento di gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'IVA − che, in base all'evocato art. 49 dello statuto, spetterebbe per i 9,1 decimi alla Regione ricorrente − è riservato interamente «all'Erario» dal richiamato comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011; tuttavia la censurata normativa non soddisfa le condizioni fissate dal primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 per una tale integrale riserva allo Stato, in quanto non ricorre il requisito della specificità della destinazione del gettito.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 2

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 2

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 2

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 36

 14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  23/01/1965  n. 114  art. 4    co. 1  

decreto legge  13/08/2011  n. 138  art. 19  bis

legge  14/09/2011  n. 148  art.