Finanza regionale - Aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui, in combinato disposto con il comma 36 dello stesso articolo (oltre che con il quarto periodo del medesimo comma 3), riserva per un quinquennio allo Stato la maggiore entrata, separatamente contabilizzata, derivante dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, sollevata in relazione al combinato disposto dell'art. 49, primo comma, numero 7), dello statuto (il quale attribuisce alla Regione i «nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione») e del primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (riguardante − come visto nei due punti precedenti − le condizioni per l'integrale riserva allo Stato del gettito). L'accisa sui tabacchi lavorati di cui è questione, connotandosi come un'imposta erariale di consumo, rientra nella sfera applicativa dell'evocato parametro statutario, donde alla Regione ricorrente dovrebbero essere assegnati i nove decimi del gettito relativo, laddove il comma 36 dell'art. 2 riserva interamente allo Stato anche tale maggiore entrata tributaria; né ricorre, nella specie, la condizione della «copertura di nuove specifiche spese» richiesta per la riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965. Non sussiste, pertanto, il «rispetto» dei parametri statutari, richiesto dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per rendere applicabile alla ricorrente la normativa impugnata.
- In tema di accise, v. citate sentenze n. 185 del 2011 e n. 115 del 2010.