Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Imposte sostitutive sui redditi di capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - Imposte sostitutive sui redditi di capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 6 e 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che riserva per un quinquennio allo Stato, con separata contabilizzazione, il maggior gettito complessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), dello stesso decreto, sollevata in relazione agli articoli 49 dello statuto e 25, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Infatti le maggiori entrate cui fa riferimento la disposizione denunciata hanno sicuramente natura tributaria e, precisamente, di imposte sui redditi. Da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo Stato non dell'intero loro maggior gettito complessivo, ma solo della quota di esso che residua rispetto a quella attribuita alla Regione autonoma dai suddetti parametri statutari; né ricorre il requisito di specificità richiesto per la riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965; donde l'applicabilità alla Regione autonoma ricorrente della denunciata normativa è impedita dal citato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale richiede per tale applicabilità il «rispetto» dello statuto speciale e delle sue norme di attuazione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 6 e 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che riserva per un quinquennio allo Stato, con separata contabilizzazione, il maggior gettito complessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), dello stesso decreto, sollevata in relazione agli articoli 49 dello statuto e 25, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Infatti le maggiori entrate cui fa riferimento la disposizione denunciata hanno sicuramente natura tributaria e, precisamente, di imposte sui redditi. Da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo Stato non dell'intero loro maggior gettito complessivo, ma solo della quota di esso che residua rispetto a quella attribuita alla Regione autonoma dai suddetti parametri statutari; né ricorre il requisito di specificità richiesto per la riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965; donde l'applicabilità alla Regione autonoma ricorrente della denunciata normativa è impedita dal citato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale richiede per tale applicabilità il «rispetto» dello statuto speciale e delle sue norme di attuazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 6
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/2001
n. 448
art. 25
co. 6
decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965
n. 114
art. 4
co. 1
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 19 bis
legge 14/09/2011
n. 148
art.