Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - IRES - Incremento della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria nonché maggiorazione dell'aliquota a carico delle società - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - IRES - Incremento della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria nonché maggiorazione dell'aliquota a carico delle società - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 36-bis, 36-quater (i quali dispongono, rispettivamente, l'incremento, ai fini dell'IRES, della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria che sono sottratti al regime di esenzione, nonché l'esclusione dal regime di esenzione anzidetto del 10 per cento di tali riserve), 36-quinquies e 36-decies (i quali prevedono la maggiorazione dell'aliquota IRES, pari a 10,5 punti percentuali, a carico sia delle società (cosiddette "di comodo") di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 sia delle società che presentano per tre periodi di imposta consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale) dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, sollevata per violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto (che attribuisce alla Regione i «quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» riscossa sul suo territorio) e del più volte citato primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (relativo alle condizioni per riservare il gettito interamente allo Stato: vedi i quattro punti precedenti). Le norme denunciate costituiscono maggiori entrate derivanti dall'IRES, cioè dall'imposta che ha sostituito l'abrogata IRPEG, menzionata dallo statuto. L'assimilabilità, a tali fini, tra l'IRES e l'IRPEG (naturalmente, solo per quanto attiene ai soggetti passivi aventi personalità giuridica) rende applicabile alla fattispecie l'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto, che, attribuendo alla Regione i quattro decimi e mezzo del gettito dell'«imposta sul reddito delle persone giuridiche», non consente l'integrale attribuzione allo Stato di tale gettito. Né tale attribuzione è consentita dalla normativa di attuazione statutaria, perché non ricorre la condizione della specificità della destinazione del gettito, richiesta a tal fine da detta normativa. Donde la normativa impugnata contrasta, pertanto, con gli evocati parametri statutari e, dunque, ai sensi dell'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, non è applicabile alla ricorrente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 36-bis, 36-quater (i quali dispongono, rispettivamente, l'incremento, ai fini dell'IRES, della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria che sono sottratti al regime di esenzione, nonché l'esclusione dal regime di esenzione anzidetto del 10 per cento di tali riserve), 36-quinquies e 36-decies (i quali prevedono la maggiorazione dell'aliquota IRES, pari a 10,5 punti percentuali, a carico sia delle società (cosiddette "di comodo") di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 sia delle società che presentano per tre periodi di imposta consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale) dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, sollevata per violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto (che attribuisce alla Regione i «quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» riscossa sul suo territorio) e del più volte citato primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (relativo alle condizioni per riservare il gettito interamente allo Stato: vedi i quattro punti precedenti). Le norme denunciate costituiscono maggiori entrate derivanti dall'IRES, cioè dall'imposta che ha sostituito l'abrogata IRPEG, menzionata dallo statuto. L'assimilabilità, a tali fini, tra l'IRES e l'IRPEG (naturalmente, solo per quanto attiene ai soggetti passivi aventi personalità giuridica) rende applicabile alla fattispecie l'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto, che, attribuendo alla Regione i quattro decimi e mezzo del gettito dell'«imposta sul reddito delle persone giuridiche», non consente l'integrale attribuzione allo Stato di tale gettito. Né tale attribuzione è consentita dalla normativa di attuazione statutaria, perché non ricorre la condizione della specificità della destinazione del gettito, richiesta a tal fine da detta normativa. Donde la normativa impugnata contrasta, pertanto, con gli evocati parametri statutari e, dunque, ai sensi dell'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, non è applicabile alla ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965
n. 114
art. 4
co. 1
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 19 bis
legge 14/09/2011
n. 148
art.