Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - Riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato) per violazione degli artt. 63, commi primo e quinto, e 65 dello statuto d'autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia in considerazione della rilevata inapplicabilità di tutte le disposizioni impugnate dalla Regione autonoma per l'operare della clausola di cui all'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato) per violazione degli artt. 63, commi primo e quinto, e 65 dello statuto d'autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia in considerazione della rilevata inapplicabilità di tutte le disposizioni impugnate dalla Regione autonoma per l'operare della clausola di cui all'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co.
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 63
co. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 63
co. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 19 bis
legge 14/09/2011
n. 148
art.