Finanza regionale - Imposte sostitutive sui redditi di capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Ricorso della Regione siciliana - Asserita riduzione del gettito spettante alla Regione in base allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale per l'omessa introduzione di idonee misure compensative - Insussistenza - Erronea ricostruzione del quadro normativo - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, nella parte in cui prevede una "minore entrata" per effetto della fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) dello stesso decreto, sollevata per ritenuta violazione dell'art. 36 dello statuto e dell'art. 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria. Occorre innanzitutto osservare che gli effetti della norma denunciata devono essere considerati nel loro complesso e, pertanto, è ben possibile che essi determinino un incremento netto di gettito e, quindi, una «maggiore entrata», nella specie di natura indubbiamente tributaria. Tanto basta a inficiare la correttezza del diverso presupposto da cui muove la ricorrente, la quale, nella sua censura, ha omesso di considerare l'effetto globale dell'unitaria manovra fiscale introdotta con la disposizione impugnata, limitando artificiosamente la propria doglianza a un solo segmento di essa. Di qui la non fondatezza della censura per l'erronea ricostruzione del quadro normativo. In ogni caso, anche ad ammettere l'ipotesi che l'impugnato comma 6 comporti, nell'insieme, una riduzione di gettito, detto comma non violerebbe, comunque, i parametri evocati, perché da questi non è desumibile alcun principio di invarianza di gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali. Né, nella specie, la Regione ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione di gettito rende impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali; sicché la norma impugnata non comporta una violazione dello statuto e delle norme di attuazione e quindi soddisfa la condizione prevista dall'art. 19-bis ai fini della diretta applicabilità della disposizione denunciata alla ricorrente.
- Circa la insussistenza a favore della Regione Siciliana di una rigida garanzia "quantitativa", cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato, nel limite non valicabile di non rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni: v. citata sentenza n. 138 del 1999.