Sentenza 241/2012 (ECLI:IT:COST:2012:241)
Massima numero 36680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 31/10/2012; Pubblicazione in G. U. 07/11/2012
Titolo
Finanza regionale - Riserva integrale allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - Riserva integrale allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - i quali stabiliscono l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - sollevata in relazione a due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria. Tali disposizioni sono: in primo luogo, gli artt. 36, secondo comma, dello statuto siciliano e 2, secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 1074 del 1965; in secondo luogo gli artt. 36, secondo comma, del medesimo statuto e 2, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché la Tabella B) allegata a tale decreto del Presidente della Repubblica. Orbene, il primo gruppo di disposizioni attribuisce allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle «imposte di produzione», tra le quali vanno annoverate, secondo la terminologia all'epoca utilizzata dal legislatore statutario, anche le accise (comprensive di quelle sui tabacchi lavorati), che attualmente sono invece denominate dal legislatore «imposte sul consumo», in senso lato (sentenza n. 115 del 2010); il secondo gruppo di disposizioni, unitamente alla Tabella B), riserva espressamente allo Stato, sempre con norma speciale, le entrate derivanti dal monopolio dei tabacchi e, in particolare, tutti i proventi di tale monopolio, tra cui l'«imposta sul consumo dei tabacchi», da intendersi in senso lato, ivi compresa, quindi, anche l'accisa sui tabacchi lavorati. In ogni caso, dunque, l'entrata tributaria in esame è nominativamente destinata all'Erario; ne consegue che la normativa denunciata, essendo conforme agli statuti, si applica legittimamente, ai sensi all'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, alla Regione ricorrente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - i quali stabiliscono l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - sollevata in relazione a due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria. Tali disposizioni sono: in primo luogo, gli artt. 36, secondo comma, dello statuto siciliano e 2, secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 1074 del 1965; in secondo luogo gli artt. 36, secondo comma, del medesimo statuto e 2, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché la Tabella B) allegata a tale decreto del Presidente della Repubblica. Orbene, il primo gruppo di disposizioni attribuisce allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle «imposte di produzione», tra le quali vanno annoverate, secondo la terminologia all'epoca utilizzata dal legislatore statutario, anche le accise (comprensive di quelle sui tabacchi lavorati), che attualmente sono invece denominate dal legislatore «imposte sul consumo», in senso lato (sentenza n. 115 del 2010); il secondo gruppo di disposizioni, unitamente alla Tabella B), riserva espressamente allo Stato, sempre con norma speciale, le entrate derivanti dal monopolio dei tabacchi e, in particolare, tutti i proventi di tale monopolio, tra cui l'«imposta sul consumo dei tabacchi», da intendersi in senso lato, ivi compresa, quindi, anche l'accisa sui tabacchi lavorati. In ogni caso, dunque, l'entrata tributaria in esame è nominativamente destinata all'Erario; ne consegue che la normativa denunciata, essendo conforme agli statuti, si applica legittimamente, ai sensi all'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, alla Regione ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 3
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 3
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 3
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto legge 13/08/2011
n. 138
art. 19 bis
legge 14/09/2011
n. 148
art.